Nel caso in cui l'aderente vada a lavorare in un'azienda non associata al Fondo, potrà scegliere una delle seguenti opzioni:
Al momento del pensionamento sono previsti due tipi di prestazione:
L’erogazione delle prestazioni in rendita viene effettuata mediante una convenzione con una compagnia di assicurazione cui verrà trasferita la posizione individuale dell'aderente; la prestazione previdenziale, invece, viene liquidata direttamente dal Fondo Pensione.
È un’erogazione che prevede la possibilità, per gli aderenti a forme di previdenza complementare, di richiedere il pagamento frazionato, in tutto o in parte, del montante maturato sulla posizione individuale presso il Fondo pensione.
La RITA può essere richiesta esclusivamente in caso di cessazione dell'attività lavorativa e purché siano maturati almeno cinque anni di iscrizione ad un Fondo pensione.
Gli altri requisiti sono i seguenti:
Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento informativo sulla RITA nella sezione Documenti del sito del Fondo.
Entrambe le prestazioni sono di tipo rateale e consentono all'aderente di frazionare l'erogazione del proprio capitale accumulato presso il Fondo. Tuttavia, la prestazione in rendita può essere richiesta al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento (sia anticipato sia di vecchiaia) con almeno cinque anni di iscrizione ad un Fondo pensione. Tale prestazione non è erogata direttamente dal Fondo ma da una compagnia di assicurazione con la quale il fondo ha stipulato una specifica convenzione. La prestazione in rendita, fatte salve le condizioni contrattuali legate alla tipologia di rendita scelta (per le quali si rimanda al Documento sulle rendite nella sezione Documenti del sito del Fondo) è teoricamente erogata fino alla permanenza in vita dell'aderente.
La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), invece, può essere richiesta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causale. Si tratta di una prestazione che viene erogata direttamente dal Fondo e che termina al momento della maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (tempo per tempo vigenti). A differenza della prestazione in rendita il capitale resta investito nel Fondo e l'erogazione può essere sospesa (nei periodi precedenti alla maturazione del sopra citato requisito) anche al fine di richiedere la prestazione in forma di capitale (o, se del caso, di richiedere il riscatto).
Sì, la normativa non contiene un divieto di cumulo o un'espressa incompatibilità con il godimento di trattamenti pensionistici diversi dalla pensione di vecchiaia. Pertanto, la RITA potrà essere erogata anche qualora l'interessato percepisca, al momento della richiesta o anche successivamente, trattamenti pensionistici anticipati (ad es. quota 100, pensione anticipata etc.) erogati dagli enti previdenziali di base (ad es. INPS).
Sì, la normativa sulla RITA prevede che il requisito della cessazione dell'attività lavorativa (accompagnata, nel caso di RITA per inoccupazione, dall'inoccupazione superiore ai ventiquattro mesi) debba sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA. Non è precluso all'aderente che richiede la RITA "per contribuzione", in mancanza di una specifica norma che lo vieti, di intraprendere successivamente un'attività lavorativa in qualsiasi forma.
Con riferimento, alle locuzioni "entro i cinque anni successivi" previsti per la RITA per contribuzione ed "entro i dieci anni successivi", previsti per la RITA per inoccupazione, il calcolo deve essere effettuato avendo come riferimento di partenza la data in cui viene formulata la richiesta di RITA da parte dell'interessato e come termine il momento della maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (tempo per tempo vigenti). Ad esempio, dato che oggi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia è fissata a 67 anni, sarà possibile per gli interessati chiedere la RITA per contribuzione dal compimento dei 62 anni, mentre sarà possibile chiedere la RITA per inoccupazione dal compimento dei 57 anni (ovviamente ove ricorrano anche gli altri requisiti stabiliti dalla normativa).