È possibile richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:
Limitatamente alle anticipazioni a valere sul 75% l’importo erogabile, al netto delle ritenute fiscali di legge, non può superare l'ammontare delle spese sostenute e debitamente documentate.
Ai fini del computo del periodo degli otto anni di partecipazione al Fondo si precisa che sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione ad altre forme di previdenza complementare maturati dall'aderente per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Si precisa altresì che, in caso di anticipazioni richieste a valere sulla posizione del minore fiscalmente a carico, è necessario ottenere, preventivamente, l’autorizzazione del giudice tutelare.
L’importo minimo richiesto deve essere pari a 1.000,00 euro lordi, tenuto conto che:
La richiesta di anticipazione successiva alla prima può essere avanzata dall'aderente in qualsiasi momento nel rispetto dei limiti indicati nel quesito precedente.
Sì, tutti gli aderenti al Fondo possono fare richiesta di anticipazione della propria posizione individuale, anche qualora sia cessato il loro rapporto di lavoro con le Società associate al Fondo.
Si, è possibile; tuttavia in questo caso alla richiesta dovrà essere allegata esplicita liberatoria di pagamento da parte dell’Istituto di Credito/Finanziaria interessato.
Le richieste di anticipazione vanno presentate utilizzando le apposite funzionalità presenti nella propria Area Riservata del sito del Fondo Pensione.
L'erogazione dell'anticipazione è effettuata esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente specificamente indicato dall'aderente in fase di inserimento della richiesta; si precisa che tale conto corrente deve essere intestato o cointestato all'aderente che richiede l'anticipazione.
Verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata l’anticipazione verrà liquidata entro 60 giorni dalla prima data utile di valorizzazione dell’operazione successiva al ricevimento della richiesta.
La data utile di valorizzazione viene così determinata:
In caso di richiesta non corretta e/o di documentazione erronea o incompleta il Fondo provvederà ad informare l’aderente, in tal caso il termine di liquidazione si intende sospeso fino alla ricezione della documentazione completa.
Non sono previsti costi per l'erogazione dell'anticipazione.
No, occorre attendere che l’importo dell’anticipazione precedente sia già stato accreditato in conto corrente.
Per i lavoratori aderenti a forme di previdenza complementare a partire dal 1° gennaio 2007: sull'importo erogato a titolo di anticipazione è applicata una ritenuta d'imposta del 23% al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).
Per i lavoratori già aderenti alla data del 1° gennaio 2007 si applicano differenti regimi di tassazione facendo riferimento alla data in cui è maturato il montante per cui viene richiesta l’anticipazione.
Per maggiori informazioni si rimanda al Documento sul regime fiscale, nella sezione Documenti del sito del Fondo.
No, l’aderente non deve inserire le somme percepite a titolo di anticipazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo in quanto l’erogazione avviene già al netto della tassazione che il Fondo, in qualità di sostituto di imposta, versa per conto dell’aderente e per il quale viene rilasciata l’anno successivo, nell’area riservata, la Certificazione Unica.
Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e/o di imposta sul valore aggiunto.
Nel caso in cui l’aderente sia già proprietario di un’abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali può accedere all’anticipazione a patto che provveda all’alienazione del suddetto immobile entro 12 mesi dal nuovo rogito.
Sì, purché si tratti di un immobile che benefici delle agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta di valore aggiunto (comprese le disposizioni che prevedono il mantenimento delle agevolazioni stesse in caso di vendita e di successivo acquisto di un immobile nell’arco temporale di 12 mesi) e in proporzione alla percentuale di proprietà.
Sulla base di quanto disposto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, è preclusa la possibilità di richiedere l’anticipazione per l’aderente già titolare di un immobile in comproprietà con il coniuge (in caso di separazione ed assegnazione della casa familiare a quest’ultimo) che intenda acquistare una nuova proprietà immobiliare, fino all’emissione della sentenza di divorzio.
È fatto salvo il caso dell’acquisto di un nuovo immobile da parte dell’aderente separato legalmente dal coniuge non più comproprietario di alcun immobile neppure per quote, purché i coniugi risultino in regime di separazione dei beni e il nuovo immobile benefici delle agevolazioni previste per la prima casa di abitazione.
No, tale fattispecie non rientra tra le motivazioni previste dal regolamento.
Sì, purché venga richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell’acquisto.
L’Anticipazione per Ristrutturazione è riconosciuta per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) comma 1 dell’art. 3 del D.P.R 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia) e successive modifiche e integrazioni.
L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti per gli interventi previsti dal Regolamento, documentati con le fatture e i relativi bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento. Tali bonifici devono possedere i requisiti utili ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali in materia (c.d. Bonifici parlanti). Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:
Non sono erogabili anticipazioni per acquisto di mobili elettrodomestici; possono essere invece concesse, a titolo esemplificativo, per l’installazione di condizionatori, di inferriate, porte e sanitari.
L’importo erogato, al netto delle imposte, deve corrispondere almeno alla somma degli oneri come sopra elencati in proporzione alla percentuale di proprietà dell’immobile oggetto di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione.
È escluso il conseguimento dell’anticipazione per sostenere spese per la ristrutturazione di un immobile che non sia di proprietà dell’aderente (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove lo stesso sia destinato ad abitazione principale dell’aderente (o dei suoi figli). Pertanto, per immobili che siano cointestati con soggetti terzi l’anticipazione sarà erogata proporzionalmente alla percentuale di proprietà (a tali fini non rileva il regime patrimoniale tra coniugi).
Sì, allegando alla richiesta anche copia delle fatture o ricevute fiscali e bonifici per le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni attestanti gli oneri effettivamente sostenuti. L’importante è che le fatture siano state emesse non più di 18 mesi prima dalla data della richiesta. Inoltre, tale documentazione deve essere necessariamente intestata all’aderente o ai figli.
No, la normativa esclude in modo esplicito il caso dell’acquisizione, con atto separato, delle pertinenze di immobili aventi le caratteristiche di prima casa.
Sì, è concessa l’anticipazione per l’acquisto del solo diritto c.d. “di nuda proprietà” dell’immobile, a condizione che l’aderente ovvero il figlio stabiliscano ivi la propria residenza entro il termine di 18 mesi dall’acquisto, e che tale circostanza sia debitamente documentata.
No, non è possibile in quanto l'anticipazione è consentita solo per conseguire la piena proprietà dell'immobile destinato a prima casa di abitazione. L'anticipazione per l'acquisto dell'usufrutto è, tuttavia, consentita ove il beneficiario dell'anticipazione sia già titolare della nuda proprietà dell'immobile stesso, in quanto, in tale specifica fattispecie, l'acquisto dell'usufrutto gli consentirebbe di conseguire la piena proprietà dell'immobile oggetto della richiesta di anticipazione.
L’aderente ha diritto di richiedere anticipazioni volte a soddisfare esigenze diverse da quelle per le quali la normativa prevede specifici giustificativi. Dette anticipazioni vengono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento.
Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento. Il reintegro può essere effettuato con modalità una tantum, mediante contribuzioni volontarie eccedenti il plafond annuo di deducibilità di cui all’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 252/05 (attualmente pari a 5.164,57 euro).
Sulle somme eccedenti il suddetto limite (art. 8, comma 4, del D. Lgs. 252/05) è riconosciuto all’aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. Il beneficio fiscale di cui al punto precedente, si applica a valere sulle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 ed in relazione ai montanti maturati da tale data.
Per le modalità operative si veda l’apposita sezione all’interno del documento sulle anticipazioni (capitolo 7).
Se le spese effettivamente sostenute, documentate tramite la presentazione al Fondo dei giustificativi previsti a consuntivo dal regolamento, risultano inferiori a quanto erogato, la differenza deve essere restituita; le somme saranno nuovamente accreditate sulla posizione individuale dell’aderente.
Successivamente all’erogazione dell’anticipazione, qualora l’aderente non trasmetta la documentazione definitiva comprovante le spese sostenute, ovvero non faccia pervenire comunicazione del protrarsi dei tempi previsti per la chiusura della pratica, dovrà restituire, entro due mesi dalla richiesta del Fondo, quanto anticipato totalmente o parzialmente al lordo delle relative ritenute fiscali.
Nel caso in cui anche la restituzione dell’anticipazione sia stata disattesa, non sarà più possibile accedere a successive ulteriori anticipazioni, indipendentemente dalla motivazione delle stesse.
Per informazioni più dettagliate si invitano gli aderenti a consultare il Documento sulle Anticipazioni presente nella sezione Documenti del sito del Fondo Pensione www.ca-fondopensione.it