No. I trasferimenti sono esenti da imposta.
I riscatti, per i montanti maturati a decorrere dal 1 gennaio 2007, sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta (ossia a titolo definitivo) pari al 23%, al netto dei rendimenti già tassati.
I rendimenti sono soggetti a una ritenuta a titolo di imposta (ossia a titolo definitivo) che, con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, è passata dall’11,5% al 20%. Vengono però riconosciute due importanti eccezioni che possono comportare una diminuzione della tassazione effettivamente applicata: applicazione di un’imposta del 12,5% sui rendimenti maturati da titoli di Stato italiani e obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella cosiddetta “white list”; un “credito d’imposta” qualora il Fondo investa in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (solo per particolari tipologie di attività stabilite per decreto dal Governo).
La tassazione sulle rendite finanziarie prevede la stessa aliquota prevista per i Fondi Pensione per gli investimenti in titoli di Stato italiani e obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella cosiddetta “white list”. I rendimenti generati da azioni, obbligazioni, titoli di stato “non white list”, fondi comuni e altri titoli simili o derivanti dai precedenti, sono assoggettati ad un’imposta del 26%. Nel caso del Tfr “in azienda”, invece, l’imposta sostituiva è aumentata dall’11% al 17% (a partire dalla rivalutazione del 2015).
I rendimenti del Fondo, essendo già stati sottoposti a prelievo fiscale nel corso della fase di accumulo, non vengono più tassati al momento della liquidazione della prestazione, di qualunque tipo essa sia (riscatto, anticipazione, prestazione pensionistica in forma di rendita o di capitale).
Per informazioni più dettagliate si invitano gli aderenti a consultare il “Documento sul regime fiscale” presente nella sezione Documenti del sito del Fondo Pensione www.ca-fondopensione.it CLICCA QUI