L'adesione ai fondi Pensione complementari non è obbligatoria; infatti secondo l'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo n.252/05 l'adesione è libera e volontaria, tuttavia aderire è molto vantaggioso perché l'azienda versa un contributo sulla posizione individuale, a fronte di un contributo minimo a carico dell'aderente oltre che il TFR in maturazione.
Nel caso in cui il dipendente dovesse scegliere esplicitamente di non iscriversi al Fondo Pensione perderebbe il contributo a carico dell'azienda e il TFR in maturazione verrebbe versato alla tesoreria INPS.
In assenza di specifica manifestazione di volontà da parte del lavoratore – da realizzarsi entro il termine di 6 mesi dalla data di assunzione – opera il meccanismo del cosiddetto “silenzio-assenso” in virtù del quale il TFR in maturazione viene destinato ad una forma pensionistica complementare.
Tramite la compilazione e la sottoscrizione della modulistica di adesione.
Sì, il trasferimento in entrata è sempre possibile e va richiesto al Fondo dal quale si intende uscire, seguendo le modalità previste dallo stesso. Il trasferimento consente di mantenere la qualifica previdenziale precedentemente acquisita, in quanto vengono trasferiti sia gli importi che l’anzianità contributiva.
Sì, gli aderenti attivi potranno effettuare versamenti “una tantum” dandone indicazione direttamente dalla propria area personale aziendale (HR Access).
Gli aderenti che hanno cessato il proprio rapporto con le società associate, o i soggetti fiscalmente a carico, potranno contribuire mediante bonifico bancario, previa compilazione dell’apposito modulo presente nella sezione modulistica del sito del fondo.
I versamenti contributivi alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto in capo al quale vengono effettuati, entro il limite massimo di 5.164,57 euro annui. Non concorre al conteggio di tale limite il conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Sì. Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro (5.164,57x5=25.822,85) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui, recuperando la deduzione di cui non hanno potuto beneficiare nei primi 5 anni di versamenti a causa della loro ridotta capacità contributiva.
In generale, l'iscrizione al Fondo Pensione comporta l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei seguenti casi:
Nel caso di lavoratori "vecchi iscritti", la quota di TFR da destinare al Fondo di Gruppo è quella conferita al fondo pensione di precedente appartenenza. Tale quota può comunque, in qualsiasi momento, essere aumentata fino al 100%.
Nel caso di lavoratori “nuovi iscritti non di prima occupazione”, la normativa prevede l'integrale destinazione del TFR maturando oppure ad una quota minima pari al 50%. Tale quota può comunque, in qualsiasi momento, essere aumentata fino al 100%.
Per i lavoratori “nuovi iscritti di prima occupazione” la normativa prevede l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo Pensione all'atto dell'iscrizione.